Art.
1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, art. 12 comma 11, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Principio di assoggettamento
all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività prevalente.
Chiarimenti
Sommario:
1. Premessa.
2. Evoluzione normativa e giurisprudenziale.
3. Istruzioni operative
4. Oneri accessori
1. Premessa
In
considerazione delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture
territoriali, nonché per dar conto dell’evoluzione giurisprudenziale in
materia, si ritiene utile ricordare il regime contributivo applicabile
ai soggetti che si trovino ad esercitare contemporaneamente un’attività
da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata di cui
alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26 ed altra attività
imprenditoriale che comporta obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti o artigiani.
2. Evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Come è noto, la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede letteralmente che "Qualora
i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente,
anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a
diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera
professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della
previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione
corrispondente all'attività prevalente…(omissis)”.
L’Istituto,
in sede di interpretazione e concreta applicazione di tale norma, ha
ritenuto, sin dalla relativa entrata in vigore, che per attività
autonome, soggette a comparazione in termini di prevalenza, devono
intendersi solo quelle che abbiano natura imprenditoriale, ossia
definibili ai sensi dell’art. 2195 c.c., come attività economiche
organizzate ed esercitate professionalmente dall’imprenditore, al fine
della produzione o dello scambio di beni o servizi e soggette a
registrazione.
Di
conseguenza, l’applicazione del criterio della prevalenza è stata
sempre esclusa in ordine a quelle attività autonome svolte in forma non
imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26.
Pertanto,
in caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura
imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla gestione
separata, questo Istituto ha proceduto – in presenza dei rispettivi
requisiti – ad imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le
gestioni previdenziali interessate.
In
tale contesto, a fronte dei non univoci orientamenti giurisprudenziali,
è intervenuto il legislatore che, con decreto legge 31 maggio 2010, n.
78, art. 12, comma 11, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha
introdotto una norma di interpretazione autentica relativa al citato
comma 208, disponendo come segue: "L’art. 1, comma 208 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività
autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento
all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle
esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai
coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi
dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di
lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto
1995, n. 335”.
La successiva giurisprudenza ha uniformemente applicato tale disposizione, ribadendo che "l’esercizio
di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione alla Gestione
separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività d’impresa
commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti obbligo
di iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non fa
scattare il criterio dell’attività prevalente” (Cass. S.S.U.U., 17076/11; dello stesso tenore, Cass. S.S.U.U., 17074/11).
Infatti, "la
regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si
svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli
iscritti alla gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani,
commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgano
anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i
prodotti della coltivazione, ecc.” (Cass. sez. VI civ., 3839/12).
3. Chiarimenti in ordine ai requisiti di partecipazione personale ed abituale all’attività lavorativa. Istruzioni operative
In considerazione del fatto che la norma in parola è "una
disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione
autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata”
(Cass., sez. lav., 5678/12), con conseguente valenza retroattiva, essa
deve essere applicata a tutti i rapporti previdenziali attivi ed ai
periodi contributivi ancora recuperabili entro i termini prescrizionali.
Pertanto,
nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una
qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla
Gestione separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra quelle
iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale
ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della
prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della
professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri
requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative
di settore.
Ne
consegue che devono intendersi superati i chiarimenti forniti con il
messaggio 14905/99, nella parte in cui risulta in contrasto con la
sopravvenuta norma, facendosi riserva di diramare ulteriori precisazioni
in ordine ad eventuali fattispecie concrete che richiedano specifici
approfondimenti.
In
sede di valutazione dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione di
un soggetto alle gestioni ART/COM, le strutture territoriali si
atterranno a quanto sin qui esposto, procedendo ad una verifica attenta e
puntuale della fattispecie concreta, al fine di garantire la
legittimità del provvedimento ed evitare eventuali soccombenze
dell’Istituto in giudizio.
In
particolare, dall’istruttoria devono emergere idonei elementi probatori
in ordine alla personalità della prestazione lavorativa ed
all’abitualità dell’apporto conferito, da valutarsi in base al tipo di
attività ed all’impegno che essa richiede.
Sono
soci lavoratori tutti coloro che svolgono un’attività rivolta alla
concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo effettivo
raggiungimento attraverso il concorso della collaborazione prestata a
favore della società dai collaboratori della stessa.
Può
ritenersi abituale un’attività effettuata per poche ore al giorno e non
tutti i giorni, come è nel caso della gestione immobiliare, oppure
un’attività necessaria all’interno del processo aziendale anche se non
costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della
documentazione necessaria alla vendita (Cass. Sez. lav., 11804/12).
Parimenti, può ritenersi abituale un’attività di vendita di merce
on-line, ove sia effettuata con carattere di sistematicità e di
reiterazione nel tempo.
Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con Ris. 126/E del 16 dicembre 2011, i "connotati
dell’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica
vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che
la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del
compimenti di un unico affare, avente rilevanza economica e
caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola,
che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti
economici.”.
La
prova circa la partecipazione al lavoro aziendale con i caratteri della
personalità e dell’abitualità spetta all’Istituto di previdenza. Si
segnala che la giurisprudenza è particolarmente attenta ai profili
probatori e richiede che la verifica della presenza dei requisiti di
legge ed, in particolare, dell’abitualità della prestazione, sia
effettuata in modo puntuale e rigoroso. Pertanto, si ritiene
indispensabile che l’onere probatorio venga compiutamente assolto ed , a
tal fine, che l’attività di verifica dei requisiti non si limiti a
riscontri meramente documentali, bensì si estenda, ove necessario, ad
accertamenti da effettuarsi in loco.
Indubbiamente
la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e
le loro mansioni sono elementi che possono avere rilevanza al fine
della valutazione: di recente la suprema Corte ha confermato di ritenere
compiuta la prova dell’esercizio dell’attività da parte del socio in
presenza della semplice domanda di iscrizione e dell’assenza di
lavoratori ad eccezione dell’altro socio (Cass. Sez. lav., 11685/12).
A tal proposito, è da tener presente che "per
partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non
soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche
di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto
che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto
all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante
nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. sez. lav., 5360/12).
Le
istruzioni che precedono saranno utilizzate anche in sede di
istruttoria dei ricorsi amministrativi, nella duplice ottica di
esercitare i diritti di imposizione contributiva confermati dal
legislatore e, nel contempo, di non aggravare il contenzioso giudiziario
con provvedimenti non supportati da idoneo corredo probatorio.
4. Oneri accessori
In
considerazione dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che
hanno preceduto la disposizione normativa in parola, si ritengono
ravvisabili i presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell’art. 116
della legge 388/00, pertanto si dispone la riduzione alla misura degli
interessi legali delle sanzioni civili, relative ai casi di mancato o
ritardato pagamento dei contributi.
Tale
riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite, ovverosia
quelle coperte da giudicato ovvero per le quali vi è stato un pagamento
senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del
soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di
versamento si colloca entro il 31 luglio 2010, data di entrata in vigore
della legge n. 122/10, recante la disposizione di interpretazione
autentica.
Per
i periodi successivi, le sanzioni vengono calcolate secondo gli
ordinari criteri di cui alla legge n. 388/00, art. 116, comma 8.
Con
successivi messaggi, si provvederà a fornire informazioni relative alla
modulistica on-line ed al rilascio di idonea procedura informatica. |